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Ambiente, biodiversità e costituzione

Ambiente
8 febbraio 2022: ambiente e biodiversità entrano all’interno della Costituzione italiana.

Ma cosa sono? A quale forma di tutela sottostavano fino a poco tempo fa?
Il termine ”ambiente” rappresenta e riassume un qualcosa di estremamente complesso e variegato entro il quale l’uomo vive, opera ed entra in fitto interscambio con le risorse naturali ed il loro equilibrio. Esso può essere quindi visto come un macrosistema all’interno del quale sono individuabili il pianeta Terra, la biodiversità che lo popola e le strutture antropiche realizzate (ambiente naturale e ambiente antropico).

Tralasciando il pianeta e le strutture antropiche, di cui noi tutti abbiamo una chiara definizione, rimane da definire cosa si intenda per biodiversità. La Convenzione ONU sulla Diversità Biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.

La tutela ambientale sta assumendo progressivamente sempre una maggiore importanza, talvolta delineandosi come mantra nel mondo moderno. Fino a non molti anni fa bistrattata e considerata solo un interesse di poche persone, negli ultimi 2 decenni ha preso piede la consapevolezza che l’ambiente è un diritto inequivocabile di ognuno di noi ed è nostro interesse e dovere, come cittadini del mondo, sottoporlo ad una quanto più stretta tutela.

Il concetto di ambiente nella Costituzione prima della riforma

La nostra Costituzione, alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non prevedeva norme con un esplicito riferimento al bene “ambiente”. Nel tempo, però, la Corte Costituzionale ha progressivamente riconosciuto l’ambiente come un valore costituzionalmente garantito e protetto sulla base dell’art. 9 della Costituzione stessa e sulla correlazione tra quest’ultimo e l’art. 32. Nello specifico, con le sentenze della Corte Cost. n. 94 del 1985 e n. 151 del 1986 il paesaggio è stato interpretato come ambiente naturale modificato dall’uomo e una sua tutela, secondo Costituzione, portava per induzione alla tutela ambientale. Il secondo fondamento deriva dalla constatazione che l’inquinamento ambientale ha un significativo impatto sulla vita e salute degli individui che vivono nelle zone colpite da fenomeni di inquinamento, evidenziando la necessità della tutela ambientale al fine di porre sotto tutela la salute dell’uomo. La salubrità dell’ambiente risulta quindi essere condizione essenziale al fine di tutelare il benessere psico-fisico dell’individuo e della collettività[1].

Queste interpretazioni hanno però un limite, ovvero il processo induttivo stesso. Tutelare l’ambiente in funzione della salute non è sufficiente, in quanto la prevenzione sanitaria non è in grado di risalire la scala delle cause sino agli interventi di tutela ambientale, motivo per cui le due tematiche sono sì correlate, ma debbono rimanere distinte.


Per risolvere questo problema nel 2001 ha avuto luogo la riforma del Titolo V della Costituzione, inserendo la parola ambiente all’art. 117 per la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Con essa, alla tutela ambientale viene attribuita una posizione primaria nell’ordinamento[2].

8 febbraio 2022: ambiente e biodiversità entrano in Costituzione
La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è finalmente parte della Costituzione italiana. L’aula della Camera, approvando la proposta di legge costituzionale, ha modificato in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.

Ecco come cambiano i due articoli (in grassetto le novità):

●      Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»

●      Articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Cosa cambia con la riforma costituzionale

La finalità di questa riforma, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, garantendo un ulteriore rispetto della menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” prevista dall’articolo 117 nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. Accanto a quella dell’ambiente, è attribuita alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito viene introdotto un riferimento all'interesse delle future generazioni, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.

L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

La formulazione introdotta dà svolgimento e sviluppo agli orientamenti di tutela affermati dalla Corte e menzionati poc’anzi, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.
Nei testi costituzionali attualmente vigenti in Europa, la tutela dell’ambiente si presenta secondo modalità ricorrenti, così riassumibili:

•       la tutela dell’ambiente è spesso prevista come principio fondamentale oppure come principio programmatico e obiettivo dell’azione dello Stato;
•       è consueta la previsione di un diritto all’ambiente salubre;
•       la tutela dell’ambiente assume, in diversi casi, il profilo del diritto/dovere;
•       è sempre più frequente il richiamo alla responsabilità verso le generazioni future;
•       si moltiplicano i riferimenti alla tutela degli animali.

L’introduzione nei principi fondamentali e nell’ordinamento costituzionale di riferimenti all’ambiente e alla salute pone un rimedio alle carenze attuali e adegua la nostra Carta Costituzionale a quella degli Stati europei. Ma la nuova tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi può anche essere un passo importante per la realizzazione della transizione ecologica, nel momento in cui l’Unione europea ha assunto obiettivi ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici.

Reazioni ed aspettative

Alla notizia numerose sono state le reazioni di soggetti pubblici e privati.

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha etichettato la giornata come epocale, facendosi portavoce del Governo che crede in questo cambiamento e grazie al quale la Repubblica introduce tra i suoi principi fondanti la tutela dell’ambiente.

Il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, già promotore della riforma come presidente dell’Asvis, ha dimostrato grande soddisfazione per la svolta e per l’inserimento del principio di giustizia intergenerazionale.

Attraverso Donatella Bianchi, presidentessa della sezione italiana, il WWF accoglie con estrema soddisfazione la notizia della votazione favorevole della Camera sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che ritiene debbano essere il presupposto di un intervento organico per adeguare strumenti normativi vigenti a tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.

“Questa modifica costituzionale è un primo importantissimo passo che armonizza il nostro sistema con i principi formulati a livello europeo e internazionale e fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito. Per dare concretezza a questi passaggi è ora necessario definire un sistema normativo organico e innovativo a tutela della natura d’Italia. Il nuovo assetto costituzionale rafforza significativamente il principio della sostenibilità, sin qui trattato solo in termini di dottrina e giurisprudenza, e crea il presupposto per aumentare il livello di salvaguardia del capitale naturale che costituisce la base insostituibile di tutte le nostre attività anche economiche”.

"Oggi la costituzione si arricchisce di valori fondamentali", commentano da Greenpeace, "un'evoluzione in linea con le attese dei cittadini che ora vogliono fatti concreti: una vera transizione ecologica, la tutela della biodiversità (la protezione di almeno il 30% del territorio, mare compreso) e una migliore qualità dell'ambiente in cui viviamo. Adesso vanno garantiti questi diritti, visto che una maggioranza così ampia del Parlamento ha votato la modifica della Carta Costituzionale".

L’associazione, con una successiva nota, sottolinea l’importanza del riferimento alle generazioni future, quelle che scendono in piazza invocando a gran voce la tutela dell’ambiente, in quanto si tratta di una formulazione innovativa in Costituzione che riflette battaglie e aspettative di milioni di cittadini, in particolare dei più giovani.

Conclusioni

La riforma rappresenta senza dubbio un passo avanti, in quanto sottolinea l’importanza dell’ambiente nella sua accezione più ampia e lo rende un principio cardine a cui dovranno ruotare attorno leggi, policy e governance ad ogni livello.

Un aspetto di sicuro rilievo è il riferimento «all’interesse delle future generazioni»; formula che è stata introdotta sul modello dell’art. 20 della Costituzione tedesca e con la quale si è voluto riprendere anche il concetto di sviluppo sostenibile (senza citarlo esplicitamente). Nonostante alcune perplessità interpretative questo enunciato ha un preciso contenuto giuridico e costituisce un principio di azione per il legislatore. Infatti si connette ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale dell’art. 2 della Costituzione, di cui rappresenta una specificazione, introducendo un principio di responsabilità intergenerazionale che, se preso sul serio, costringe il legislatore alla misurazione degli effetti sul lungo periodo non solo delle politiche ambientali, ma di tutte le politiche pubbliche.

Sotto una lente critica possiamo individuare dei però, ovvero come diversi passaggi della Carta Costituzionale siano ancora oggi disattesi, nonostante siano passati più di settant’anni. L’articolo 9 che tutela, ad esempio, il paesaggio non è stato osservato quando si è trattato di condonare gli abusi edilizi sulle coste italiane. Anche l’articolo 41, riguardante l’iniziativa privata, non sempre può dirsi rispettato se pensiamo al numero di morti bianche che ancora oggi affliggono il Paese.

Non sono bastati 74 anni per risolvere certi annosi problemi e non sarà l’introduzione di ambiente e biodiversità nella Costituzione a spianare la strada verso un mondo sostenibile. Serviranno leggi, norme attuative, una forte volontà politica e controlli. Gli enti preposti al controllo dovranno essere ben disposti verso soluzioni moderne, senza porre vincoli ostativi “perché abbiamo sempre fatto così”, agevolando ad esempio l’applicazione della disciplina del sottoprodotto e dell’end of waste, permettendo l’instaurazione di un modello di economia circolare e il conseguente risparmio di risorse. Le società dovranno rimodellare i propri business, per rimanere competitive in un mondo sempre più green e per senso di responsabilità, quella responsabilità estesa del produttore che grazie all’UE stiamo estendendo sempre in più ambiti. Infine, gli organi politici ed istituzionali dovranno acquisire competenza per fluidificare i procedimenti interni, troppo spesso farraginosi, e per dare attuazione a tutte le normative europee.

Perché sì, è così, se siamo qua a parlare di tutela ambientale è solo grazie all’Unione Europea, non certo grazie a noi.

Copertina:
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[1] Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale attraverso la sentenza 399/1996: «la tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale».
[2] «L’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto», Cfr. Corte Cost. sentenza n. 145/2013.